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dai GIORNALI di OGGI

Il Senato ha approvato il Dl sicurezza

che da oggi è legge.

Hanno votato a favore la maggioranza, Idv, Pd e Udc. Contrari i senatori radicali.

Il provvedimento,

approvato dalla Camera senza le norme sulle ronde e sulla proroga dei Cie, non è stato modificato dal Senato.

2009-04-22

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2009-04-22

 

Dal provvedimento sono state eliminate le ronde

Il decreto sulla sicurezza definitivamente approvato

(Ddl Senato 1505 Senato 22.4.2009)

Definitivamente approvato dall’Aula del Senato il 22 aprile il disegno di legge di conversione del decreto che, tra l’altro, ha rafforzato le misure contro la violenza sessuale, e introdotto il reato di stalking. Dal provvedimento, sono state eliminate, dopo un accordo nella maggioranza raggiunto alla Camera, le norme che consentivano l'istituzione delle ronde e l'allungamento dei tempi, fino a sei mesi, del periodo di trattenimento degli stranieri irregolari nei centri di identificazione e di espulsione.

Le norme stabiliscono dunque l'inasprimento delle disposizioni contro la violenza sessuale, modificando il codice penale in modo da rendere applicabile la pena dell'ergastolo nel caso in cui dalla commissione dei reati derivi la morte della vittima. E' poi introdotta come ulteriore nuova aggravante il fatto commesso dall'autore del delitto di atti persecutori.

Diventa poi obbligatorio il carcere, in caso di gravi indizi di colpevolezza, per i seguenti delitti: omicidio; induzione alla prostituzione minorile; pornografia minorile, escluso il caso della cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; violenza sessuale, esclusi i casi di minore gravità; atti sessuali con minorenne; violenza sessuale di gruppo. Prevista, poi, l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale, con esclusione dei casi di minore gravità, e per quello di violenza sessuale di gruppo, consentendo, conseguentemente, la possibilità di celebrare il processo con rito direttissimo.

Per questi reati è vietata l'applicazione di benefìci quali permessi premio, l'assegnazione di lavoro esterno e le misure alternative alla detenzione ai condannati per i delitti citati a meno che i soggetti in questione non collaborino con la giustizia, ed è esteso il gratuito patrocinio anche alle vittime dei reati legati alla sfera delle violenze sessuali, anche di gruppo, o del compimento di atti sessuali con minorenni.

Viene poi introdotto il nuovo reato di "atti persecutori", che ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l'omicidio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa (ma sono previsti alcuni casi in cui si procede d'ufficio).

Il provvedimento prevede anche l'introduzione di strumenti cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale, riconoscendo la possibilità che la vittima, prima dell'inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire l'autore della condotta.

Ampliata anche la durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro partner, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati, ed è istituisce un numero verde che fornirà un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica.

Prevista infine la possibilità per l'Arma dei carabinieri di reclutare ufficiali. (22 aprile 2009)

Ddl Senato 1505 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE, ESECUZIONE DELL'ESPULSIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale).

1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5) è sostituito dal seguente: "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;";

b) dopo il numero 5) è inserito il seguente: "5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;".

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 275, comma 3, secondo periodo, le parole: "all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale";

a-bis) all’articolo 275, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e

609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate";

b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;".

Articolo 3.

(Modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, qualora ricorra anche la condizione di cui al comma 1-quater del presente articolo, e 630 del codice penale, all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater e, qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1, 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall’articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.";

b) al comma 2-bis, le parole: "di cui al comma 1, quarto periodo " sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-ter".

Articolo 4.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

"4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.".

Articolo 5.

(Esecuzione dell'espulsione).

soppresso

Articolo 6.

(Piano straordinario di controllo del territorio).

1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009", contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009".

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, si interpreta nel senso che non rientrano tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, quelli di complessi aziendali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

3, 4,5, 6, 6-bis soppressi

7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Articolo 6-bis.

(Reclutamento di ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri)

1. Nell’anno 2009, per le esigenze connesse alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al fine di garantire la funzionalità e l’operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l’Arma dei carabinieri può procedere all’immissione in servizio permanente, a domanda, del personale in servizio di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che consegue tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 dicembre 2009,

previo espletamento di procedure concorsuali, nel limite del contingente di personale di cui all’articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ferma restando l’applicazione dell’articolo 3, comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Nelle more della conclusione delle procedure di immissione, l’Arma dei carabinieri continua ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo nel limite del contingente stabilito dalla legge di bilancio.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTI PERSECUTORI

Articolo 7.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.".

Articolo 8.

(Ammonimento).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

Articolo 9.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:

"Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

"Art. 282-quater. - (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

b) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

c) al comma 5-bis dell'articolo 398:

1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";

2) le parole: "vi siano minori di anni sedici" sono sostituite dalle seguenti: "vi siano minorenni";

3) le parole: "quando le esigenze del minore" sono sostituite dalle seguenti: "quando le esigenze di tutela delle persone";

4) le parole: "l'abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti: "l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova";

d) al comma 4-ter dell'articolo 498:

1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";

2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato".

Articolo 10.

(Modifica all'articolo 342-ter del codice civile).

1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

Articolo 11.

(Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori).

1. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Articolo 12.

(Numero verde).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati.

Articolo 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia.

Articolo 12-ter.

(Categorie dei dati da conservare di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)

1. In considerazione delle esigenze di adeguamento all’evoluzione tecnologica che comportano diverse necessità di intervento sulle infrastrutture di rete degli operatori di comunicazioni elettroniche, le informazioni relative alle categorie dei dati da conservare di cui all’articolo

3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, relativi ai differenti casi di non risposta in "occupato" o "libero non risponde" o "non raggiungibile" o "occupato non raggiungibile" o altre fattispecie, sono rese disponibili dagli operatori di comunicazioni elettroniche nei tempi e con le modalità indicati nei commi 2 e 3.

2. Per le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009.

3. Per le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, tenuto conto del processo in atto riguardante gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti di nuova generazione in tecnologia IP, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione

elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.

(Copertura finanziaria)

soppresso

 

CORRIERE della SERA

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2009-04-22

 

REPUBBLICA

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2009-04-22

Il decreto è legge. A favore la maggioranza, Idv, Pd e Udc. Contrari i radicali

Escluse le norme sulle ronde e sulla proroga della permamenza nei Cie dei clandestini

Il Senato approva il decreto sicurezza

Ok bipartisan. Niente ronde

Il Senato approva il decreto sicurezza Ok bipartisan. Niente ronde

ROMA - Con l'ok bipartisan del Senato, il decreto sulla sicurezza è diventato legge. Fuori dal provvedimento le ronde e la proroga dei Cei, i Centri di identificazione ed espulsione dei clandestini. Dentro l'aggravante per le violenze sessuali, il reato di stalking e il turismo sessuale. Hanno votato a favore la maggioranza, l'Italia dei valori, il Pd e l'Udc. Il provvedimento è stato approvato con 261 voti favorevoli, 3 contrari - i senatori radicali - ed un astenuto, Francesco Pardi dell'Idv.

Anche la Lega ha votato a favore del dl, dopo le durissime contestazioni alla Camera e l'intesa politica raggiunta di fronte all'impegno del governo a reintrodurre in altro provvedimento (ddl sicurezza) le parti relative al trattenimento nei Cie degli immigrati clandestini e alle ronde cittadine.

Il voto favorevole dell'opposizione ("per responsabilità" come ha sintetizzato per tutti il senatore Pd Felice Casson) è stato garantito per consentire la conversione del decreto, giunto oramai alle soglie della scadenza (25 aprile), ma numerose ed articolate sono state le critiche rivolte al provvedimento.

Il decreto legge sulla sicurezza convertito contiene una serie di modifiche che concernono il codice penale e il codice di procedura penale. In particolare, all'articolo 1 viene sostanzialmente reintrodotta un'aggravante per il caso in cui il reato di omicidio faccia seguito al delitto di violenza sessuale, violenza sessuale su minori e violenza sessuale di gruppo. Viene anche introdotta l'aggravante nel caso di reato di omicidio compiuto dallo stesso autore del delitto di atti persecutori, comunemente denominato stalking.

Vi sono poi una serie di modifiche del codice di procedura penale che riguardano misure cautelari personali, con un significativo ampliamento per le associazioni a delinquere; la tratta e riduzione in schiavitù delle persone; il sequestro di persone; i reati di terrorismo; prostituzione minorile; pornografia minorile ed iniziative turistiche volte al favoreggiamento della prostituzione minorile.

(22 aprile 2009)

 

L'UNITA'

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2009-04-22

 

 

 

 

 

il SOLE 24 ORE

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2009-04-22

Approvato il Dl sulla sicurezza

22 aprile 2009

Il Senato ha approvato il Dl sicurezza che da oggi è legge. Hanno votato a favore la maggioranza, Idv, Pd e Udc. Contrari i senatori radicali.

Il provvedimento, approvato dalla Camera senza le norme sulle ronde e sulla proroga dei Cie, non è stato modificato dal Senato.

Ecco cosa prevede la legge

22 aprile 2009

 

 

Ecco cosa prevede la legge

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22 aprile 2009

"Dai nostri archivi"

Lo "stress da traffico" non giustifica l'aggressione al vigile

Decreto anti-stupri. L'abc, dagli abusi in famiglia alla videosorveglianza

Ronde in città e carcere obbligatorio per gli stupratori

Stupri, pronto il decreto.La violenza nei parchi sarà aggravante

Milano detta le priorità per i processi penali

Pene più severe per chi compie uno stupro, inserimento nel codice penale del reato di 'stalking' (molestie sessuali), patrocinio gratuito per chi subisce violenze sessuali.

Sono alcune delle norme previste dal decreto legge convertito in via definitiva dall'aula del Senato. Restano fuori le ronde, dopo lo stralcio deciso alla camera, e la norma che prevedeva il prolungamento della permanenza nei Cie fino a 6 mesi, bocciata a Montecitorio. Ma ecco le misure principali contenute nel decreto sicurezza.

 

- Ergastolo: è la pena prevista per chi commette un omicidio a seguito di una violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, stalking.

- Custodia cautelare in carcere: è obbligatoria quando si è in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di omicidio e taluni fattispecie in materia sessuale (induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo. Inoltre, é previsto l'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Giro di vite anche sui benefici penitenziari per chi é condannato per delitti a sfondo sessuale: maggiori difficoltà di accedere al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione.

- Patrocinio gratuito: le vittime del reato di violenza sessuale possono accedere al patrocinio gratuito a spese dello stato anche in deroga i limiti di reddito ordinariamente previsti dalla legge.

- Fondo sicurezza e fondo vittime violenza sessuale: in attesa dell'approvazione del ddl sicurezza vengono destinati 150 milioni di euro per il 2009 per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico. Altri 3 milioni di euro sono destinati al fondo nazionale contro le vittime di violenza sessuale e di genere da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime.

- Stalking (atti persecutori): viene introdotto nel codice penale il reato di "atti persecutori", il cosiddetto stalking, per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta. In particolare, provocando "un perdurante stato di ansia o paura nella vittima ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da alterare le proprie abitudini di vita". La pena è la reclusione da 6 mesi a 4 anni (circostanze aggravante se si tratta del coniuge separato, divorziato o persona con la quale c'é stata una relazione affettiva). Infine, la pena sale da 1 a 6 anni quando il reato è commesso nei confronti di un minore, donna incinta o disabile. Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa che ha 6 mesi di tempo per presentarla. Il magistrato può procedere d'ufficio nel caso in cui la vittima sia un minore o una persona disabile.

- Ammonimento e divieto di avvicinamento: nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, e allo scopo di dissuadere il reo da compiere nuovi atti, viene introdotta la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Se il soggetto già ammonito commette reato di stalking la pena é aumentata. Il giudice può prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi che la vittima frequenta abitualmente. Può anche impedire che l'imputato si avvicini ai luoghi frequentati da persone vicine o legate alla vittima e impedirgli di comunicare con loro con qualsiasi mezzo.

- Numero verde e misure di sostegno: le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente metterla in contatto con tali strutture. Inoltre, presso il dipartimento delle pari opportunità viene istituito a favore delle vittime di stalking un numero verde nazionale, attivo 24 ore su 24, con compiti di assistenza psicologica e giuridica. Nonché di comunicare, nei casi di urgenza e su richiesta della vittima, gli atti persecutori alle forze dell'ordine.

 

- Videosorveglianza: ai fini della tutela della sicurezza urbana, i comuni sono autorizzati ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti possono essere conservati fino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo esigenze particolari di ulteriore conservazione.

22 aprile 2009

 

 

 

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